Le spese per la manutenzione urgente dei balconi sono a carico del Condominio
La sentenza n. 924/2025 della Corte d’Appello di Salerno stabilisce che le spese condominiali relative agli interventi urgenti di messa in sicurezza della facciata – in particolare interventi di spicconatura di frontalini e balconi aggettanti – se motivati da situazioni di pericolo, sono ripartite sull’intero condominio, anche se l’elemento in crisi insiste su proprietà esclusiva.
Quali sono le implicazioni per l'Amministratore di condominio?
1. Obbligo di prevenzione e conservazione
2. Convocazione dell’assemblea e delibera corretta
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Verificare che la convocazione rispetti quorum e modalità di legge.
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Assicurarsi che la delibera contenga motivazione sufficiente della finalità «sicurezza».
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Specificare in delibera il criterio di ripartizione (spese straordinarie pro‑quota millesimale) e indicare la natura dell’intervento (urgenza, pericolo imminente).
3. Ripartizione della spesa e criteri applicabili
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Applicare la ripartizione con riferimento ai millesimi generali dell’edificio (art. 1123 cod. civ.).
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Verificare che non vi siano disposizioni regolamentari diverse o tabelle millesimali che escludano la partecipazione di determinati condomini.
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In caso di morosità, gestire il recupero in modo corretto, perché ogni condomino è tenuto a contribuire una volta che la spesa è stata deliberate validamente.
4. Documentazione e motivazione dell’intervento
L’amministratore deve conservare:
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Relazione tecnica (geometra/ingegnere) che attesta lo stato di pericolo e l’urgenza dell’intervento;
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Eventuale ordine o segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco o enti pubblici che impongano la rimozione di parti pericolanti;
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Verbale assembleare con delibera approvata contenente motivazione e ripartizione.La sentenza sottolinea che la finalità della sicurezza giustifica la ripartizione anche in presenza di proprietà esclusiva.Tale documentazione è fondamentale in caso di impugnazione della delibera o di contestazioni da condomini.
5. Comunicazione ai condomini
È buona prassi che l’amministratore informi i condomini:
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dello stato dell’edificio (report manutentivo);
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della necessità dell’intervento urgente per la sicurezza;
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del criterio di ripartizione e della tempistica.In questo modo si favorisce la trasparenza e si riducono contestazioni future.
6. Rischi per l’amministratore
Se l’amministratore omette di segnalare la pericolosità o non convoca l’assemblea per la delibera necessaria, può incorrere in responsabilità:
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verso il condominio, per mancata conservazione delle parti comuni;
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verso terzi, per danni causati dal distacco di materiali o cedimenti (art. 2051 cod. civ.).Allo stesso modo, se la delibera è mal motivata, l’impugnazione può condurre all’annullamento e ad oneri aggiuntivi. In questo senso, la sentenza n. 924/2025 costituisce un richiamo all’azione proattiva dell’amministratore.
7. Pianificazione e budget condominiale
Dal punto di vista gestionale:
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Inserire nei bilanci preventivi una voce “manutenzione straordinaria – facciata/elementi pericolanti” con stima potenziale, per evitare sorprese.
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Prevedere un fondo straordinario per interventi urgenti, in modo che il condominio possa intervenire tempestivamente e rispettare la sicurezza strutturale e normativa.
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Verificare che le tabelle millesimali siano aggiornate e che il regolamento condominiale non contenga clausole che esonerino espressamente alcuni condomini senza motivo valido, perché ciò potrebbe essere impugnato.
Conclusione
Per l’amministratore di condominio, la sentenza n. 924/2025 della Corte d’Appello di Salerno rappresenta un vero e proprio indicator di best‑practice nella gestione dei lavori urgenti di messa in sicurezza della facciata e dei balconi. In sintesi:
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Occorre vigilare costantemente sulle condizioni dell’immobile;
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Convocare l’assemblea tempestivamente per deliberare gli interventi urgenti di sicurezza;
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Motivare chiaramente in delibera la finalità della sicurezza;
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Ripartire le spese pro‑quota tra tutti i condomini in presenza di pericolo alla struttura comune;
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Documentare ogni fase dell’intervento.


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